Conversione del Decreto Bersani sulla manovra bis e le ...
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformita’ agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione”.All’articolo 2:al comma 1, lettera a), le parole: “la fissazione di tariffe obbligatorie” sono sostituite dalle seguenti: “l’obbligatorieta’ di tariffe”;al comma 1, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:”b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicita’ informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonche’ il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicita’ del messaggio il cui rispetto e’ verificato dall’ordine”;al comma 1, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:”c) il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di societa’ di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’attivita’ libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non puo’ partecipare a piu’ di una societa’ e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o piu’ soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilita’”;al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale.
114, e di somministrazione di alimenti e bevande”;al comma 1, lettera a), le parole: “fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti” sono sostituite dalle seguenti: “fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande”;al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:”, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare”;al comma 1, lettera e), la parola: “generali” e’ soppressa;al comma 1, lettera f), dopo la parola: “temporale” sono inserite le seguenti: “o quantitativo” e, in fine, sono aggiunte le seguenti:”, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti”;al comma 1 e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera:”f-bis) il divieto o l’ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie”.All’articolo 4:al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonche’ dall’indicazione del nominativo del responsabile dell’attivita’ produttiva, che assicura l’utilizzo di materie prime in conformita’ alle norme vigenti, l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualita’ del prodotto finito”;dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:”2-bis.
400, volto a disciplinare, in conformita’ al diritto comunitario:a) la denominazione di “panificio” da riservare alle imprese che svolgono l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;b) la denominazione di “pane fresco” da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l’impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;c) l’adozione della dicitura “pane conservato” con l’indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalita’ di confezionamento e di vendita, nonche’ delle eventuali modalita’ di conservazione e di consumo”.All’articolo 5:al comma 1, dopo le parole: “a prescrizione medica,” sono inserite le seguenti: “previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l’esercizio e”;al comma 2, le parole: “con l’assistenza” sono sostituite dalle seguenti: “alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente”;al comma 3, dopo le parole: “sulla confezione del farmaco” sono inserite le seguenti: “rientrante nelle categorie di cui al comma 1″;dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:”3-bis.
Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”;al comma 16, alinea, le parole: “approvato con” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al”;al comma 18, le parole: “approvato con” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al”;al comma 20, le parole: “approvato con” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al” e la parola: “soppresso” e’ sostituita dalla seguente: “abrogato”;al comma 21, le parole: “comma precedente” sono sostituite dalle seguenti: “comma 20″;al comma 22, alinea, le parole: “approvato, con” sono sostituite dalle seguenti: “, di cui al” e la parola: “settembre” e’ sostituita dalla seguente: “dicembre”;al comma 23, le parole: “approvato con” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al”, la parola: “settembre” e’ sostituita dalla seguente: “dicembre” e la parola: “soppresso” dalla seguente:”abrogato” ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La disciplina di cui al predetto comma 4-bis continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonche’ con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto.”;al comma 24, le parole: “comma 1″ sono sostituite dalle seguenti:”primo comma”, la parola: “aggiunte” e’ sostituita dalla seguente:”inserite” e dopo la parola: “permettere” il segno d’interpunzione:”,” e’ soppresso;il comma 25 e’ sostituito dai seguenti:”25.
Fonte: www.altalex.com
No comments yet.
Leave a comment
-
Recent
- La fonte che salva la storia â'' ELIO MATASSI
- di CAMILLO DE DONNO
- Sanità, commissariati Molise e Campania La gestione affidata a Iorio ...
- Moto Gp, Hiroshi Aoyama trionfa in 250
- Stragi mafia, dopo 13 anni i pm di Caltanissetta interrogano Totò ...
- IMMIGRATI: MARONI, NOI PIU' BUONI DI VATICANO
- Alcol, prima multa a Milano: una 14enne
- chiede gli atti e convoca il premier
- Crisi: Bonanni (Cisl), no autunno caldo
- VARESE, TRAVOLTA DA AUTO, MUORE MOTOCICLISTA
- Coppa Italia, giudice sportivo
- Da Nord a Sud , varietà di errori che mostra lo stato di salute della ...
-
Links
-
Archives
- November 2009 (11)
- October 2009 (7)
- August 2009 (1)
- July 2009 (1)
- June 2009 (2)
- May 2009 (7)
- March 2009 (3)
- January 2009 (5)
- December 2008 (3)
- November 2008 (2)
- September 2008 (1)
- August 2008 (5)
-
Categories
-
RSS
Entries RSS
Comments RSS